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Legge di Bilancio 2020: entra in vigore la plastic tax

Legge di Bilancio 2020: entra in vigore la plastic tax

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La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità tra cui la tanto discussa tassa sulla plastica, nota come plastic tax, per la salvaguardia dell’ambiente (“Legge di Bilancio 2020” n. 160 del 27/12/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019).

La plastic tax sarà operativa dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma; il termine finale è pertanto quello del 1 luglio 2020 con primo versamento il 1 ottobre.

La tassa sarà pari a 0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica (niente è dovuto se il tributo risulta pari o inferiore a 10 euro), che dovrà essere versata tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi e che, in caso di pagamento non dovuto, si potrà chiederne il rimborso entro due anni dalla data del pagamento, a pena di decadenza.

I beni interessati dalla nuova imposta sono i Macsi – piatti, posate e bicchieri monouso in plastica, buste, bottiglie e contenitori in tetrapak, pellicole – cioè gli oggetti pensati, progettati e venduti per essere usati una sola volta nel loro ciclo di vita.

Ci sono però delle eccezioni:

i prodotti compostabili (conformi alla norma Uni En 13432:2002)

i prodotti frutto dell’attività di riciclo

i dispositivi medici e i contenitori di medicinali.

Se i beni Macsi sono realizzati in Italia, il debitore d’imposta è il fabbricante (escluso chi produce manufatti utilizzando come materia prima o semilavorati altri Macsi sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto); se i beni provengono da Paesi Ue l’acquirente è il “commerciante” mentre, se a comprare è un consumatore finale, il sostituto d’imposta è il cedente, e infine nel caso di beni provenienti da Stati extra Ue, il pagamento della tassa è in capo all’importatore.

La plastic tax diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo (cessione o acquisto). Naturalmente il tributo non è dovuto quando i Macsi costruiti in Italia valicano i confini nazionali.

L’accertamento della nuova imposta avverrà sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate dagli obbligati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare a cui la dichiarazione si riferisce.

Infine, con i commi da 653 a 658, la legge di bilancio 2020 concede, alle imprese produttrici di Macsi, un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (i costi sostenuti per l’acquisizione delle conoscenze relative al suddetto adeguamento rientrano, invece, nel credito di imposta formazione 4.0, introdotto dal Bilancio per il 2018).

Un’agevolazione che si incardina nel perimetro del Piano nazionale sulla plastica sostenibile. Il credito, riconosciuto fino a un importo massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021), deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Fonte: qualenergia.it


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